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Francesca Buccoli Customer Service Italy

customerservice-it@zccct-europe.com

Condizioni generali di contratto

1. Aspetti generali

Le seguenti condizioni di vendita e consegna si applicano a tutti gli ordini e le offerte (anche futuri) destinati ad aziende, persone giuridiche di diritto o patrimonio separato pubblico relativi a consegne e altri servizi compresi contratti d’opera, contratti di consegna di beni da produrre o beni fungibili o non fungibili da fabbricare. Eventuali accordi o condizioni differenti del cliente sono validi solo se espressamente accettati dal fornitore per iscritto.

 

2. Offerta e documentazione tecnica

Le offerte sono generalmente non vincolanti, acquisiscono carattere vincolante solo con la conferma scritta dell’ordine da parte del fornitore. Le figure, i disegni e le dimensioni contenuti nell’offerta sono da intendersi informazioni a scopo indicativo.

 

3. Valore dell’ordine

Il valore minimo dell’ordine è pari a 150 € netti per merci e servizi. Se il valore minimo dell’ordine non viene raggiunto, si applica in via forfettaria una maggiorazione logistica di 8,- € per ogni ordine. Nel caso di inserti comuni, questi vengono consegnati esclusivamente in confezioni da 10 pezzi (eventuali eccezioni si applicano per: inserti per filettatura, inserti CBN/PCD, inserti di dimensioni maggiori con circonferenza inscritta > 19 mm).

 

4. Consegna

Il fornitore si impegna, ove possibile, a rispettare i termini concordati. Nel caso di impedimenti cui il fornitore non riesca a ovviare procedendo comunque con l’accuratezza richiesta, indipendentemente dal fatto che insorgano presso di lui, presso il cliente o un terzo, in particolare, a titolo non esaustivo, a causa di scioperi, serrate, pandemie, interruzione delle catene di approvvigionamenti, catastrofi ambientali, tumulti o guerre, ovvero fenomeni simili di causa maggiore, ritardi nella produzione o nel trasporto, è esclusa qualsivoglia responsabilità ovvero qualsivoglia richiesta di risarcimento danni. Una consegna in ritardo non dispensa dall’obbligo di accettazione. Le offerte provenienti dalle giacenze di magazzino si intendono vendita intermedia riservata. Nel caso di produzioni speciali, a causa di motivi tecnici legati alla produzione sono consentite consegne in eccesso o in difetto fino al 10%. Viene calcolata la quantità consegnata.

 

5. Prezzi

I prezzi offerti si applicano a pezzo sdoganato franco magazzino Germania, esclusi imballaggio speciale, costi di spedizione e IVA di legge, nonché dazi esterni all’UE.

Se oltre le quattro settimane successive alla stipula del contratto cambiano tasse e altri costi esterni compresi nel prezzo accordato, ovvero insorgono nuove tasse e costi, il fornitore ha facoltà di modificare il prezzo nella misura corrispondente.

Se il produttore aumenta i suoi prezzi prima che il fornitore abbia concluso la consegna, quest’ultimo ha il diritto di aumentare in ugual misura il prezzo concordato con il cliente per la merce non ancora consegnata, se e nella misura in cui il fornitore aumenta i suoi prezzi in linea generale.

 

6. Pagamento

Se non diversamente stabilito, le fatture vanno saldate per intero entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardo, il fornitore ha il diritto di addebitare interessi di mora per un importo pari ai costi relativi ai crediti bancari a breve termine. La scadenza del pagamento rimane invariata.

Il pagamento, laddove non diversamente concordato o se risulta indicato nelle fatture del fornitore, deve essere effettuato subito dopo la consegna senza sconto in modo che il fornitore, nel giorno della scadenza, possa disporre dell’importo. I costi della transazione di pagamento sono a carico del cliente. Il cliente dispone del diritto di trattenuta e dell’autorizzazione alla compensazione solo nella misura in cui le sue controrichieste vengano accolte incontestatamente o siano passate in giudicato ovvero risultino dal medesimo rapporto contrattuale (ad es. richieste relative a difetti o richieste per i costi di ultimazione). Lo sconto concordato si riferisce al valore della fattura. Lo sconto presuppone il saldo per intero di tutti i debiti in scadenza del cliente al momento dello sconto stesso.

Al superamento del termine di pagamento oppure in caso di mora, il fornitore addebita interessi pari a 8 punti percentuali sopra il tasso d’interesse di base, salvo quando siano concordati tassi d’interesse maggiori. Inoltre, il fornitore ha diritto al pagamento di una somma forfettaria pari a 40,00 €. L’applicazione di un ulteriore danno, in particolare maggiorazioni nell’ambito di modifiche al tasso di cambio e garanzie, rimane invariata.

Se dopo la stipula del contratto si evince che la richiesta di pagamento del fornitore è pregiudicata dalla manchevole capacità del cliente, il fornitore può esercitare i diritti di cui all’art. 321 BGB – Codice civile tedesco (eccezione di insicurezza). Lo stesso si applica nel caso in cui il limite dei crediti della merce, stabilito dal suo assicuratore, venga ridotto o annullato o laddove il cliente cada in mora per un importo considerevole ovvero laddove insorgano altre circostanze che portino a un sensibile peggioramento della capacità di pagamento del cliente successivamente alla stipula del contratto. Il fornitore è in questo caso autorizzato a porre in scadenza tutti i crediti non ancora scaduti relativi alla relazione commerciale con il cliente. Inoltre, l’eccezione di insicurezza si estende a tutte le ulteriori consegne e servizi relativi alla relazione commerciale con il cliente.

 

7. Spedizione e trasferimento del rischio

Con la cessione della merce a uno spedizioniere o vettore, al più tardi tuttavia al momento dell’uscita dal magazzino o dallo stabilimento, il rischio viene trasferito al cliente, incluso il rischio di confisca della merce, per tutti gli ordini, anche consegne franco o franco domicilio. Il fornitore si occupa dell’assicurazione solo su disposizione del cliente, che ne sostiene i costi. L’obbligo di scarico e i relativi costi sono a carico del cliente.

Vantaggi e rischi vengono trasferiti al cliente al più tardi al momento dell’uscita dal centro logistico o stabilimento, con la consegna a uno spedizioniere o vettore durante la presente consegna. In mancanza di un pronto incarico da parte del cliente, lo spedizioniere o vettore è determinato dal fornitore. L’assicurazione contro danni o perdite viene stipulata solo dietro esplicita richiesta del cliente, che ne sostiene i costi.

Laddove, senza colpa del fornitore, il trasporto risulti impossibile o si complichi sensibilmente sulla tratta prevista o verso la destinazione prevista nel periodo previsto, il fornitore avrà quindi facoltà di consegnare usando un’altra tratta o un’altra destinazione; i costi aggiuntivi che ne derivano vengono sostenuti dal cliente.

Al cliente è concesso prendere posizione preventivamente.

 

8. Reclami e garanzia

Il cliente deve controllare la consegna subito dopo l’accettazione e comunicare per iscritto eventuali difetti entro 14 giorni dalla consegna al più tardi. Lo stesso si applica a eventuali difetti o alla mancanza di certificati di prova, dichiarazioni di prestazione, schede di sicurezza, elenchi di materiali, marchi CE, marchio di conformità. I difetti che non possono essere rilevati entro questo termine anche con la massima attenzione vanno comunicati, con l’immediata cessazione di eventuali lavorazioni e modifiche, senza indugio per iscritto subito dopo la loro individuazione, al più tardi prima della scadenza del periodo di prescrizione concordato o stabilito dalla legge.

All’esecuzione di una consegna concordata della merce da parte del cliente, il reclamo di difetti materiali, che fossero rilevabili nel corso della consegna concordata, è escluso.

In caso di reclamo per difetti regolare e secondo i termini, il fornitore può, a sua discrezione, rimuovere il difetto o spedire un bene privo di difetti (adempimento successivo). In caso di mancato o ritardato adempimento successivo, il cliente può ridurre il prezzo di acquisto ovvero rescindere dal contratto dopo aver fissato un termine adeguato che non sia stato rispettato. Se la garanzia ha per oggetto un’opera edile, il cliente può esercitare il diritto di riduzione. Lo stesso si applica nel caso in cui la merce sia già stata alienata, lavorata o trasformata.

Se il cliente non permette immediatamente al fornitore di verificare adeguatamente il difetto, e se non mette a disposizione la merce reclamata o le prove di ciò, in particolare non in modo immediato, decadono tutti i diritti connessi al difetto materiale. Lo stesso si applica nel caso di una irrilevante riduzione del valore o dell’idoneità della merce.

Il fornitore sostiene le spese nell’ambito dell’adempimento successivo, in particolare i costi associati a installazione e smontaggio del bene difettoso, solo nella misura in cui siano adeguati nel singolo caso, in particolare rispetto al prezzo di acquisto della merce, in nessun caso tuttavia superando il 150% del valore della merce. Sono esclusi i costi sostenuti dal cliente per la rimozione autonoma di un difetto senza che sussistano a tale scopo i requisiti di legge. Le spese insorte a causa del trasferimento della merce venduta presso un’altra destinazione diversa dalla sede o dalla filiale del cliente non vengono sostenute dal fornitore, salvo quando ciò corrisponda all’uso conforme al contratto.

I diritti di rivalsa del cliente ai sensi dell’art. 478 BGB rimangono invariati.

Tutte le ulteriori richieste, inclusa la rivendicazione di un risarcimento danni per difetti o conseguenze dei difetti, sono escluse.

 

9. Resi

Il reso della merce è consentito al cliente esclusivamente entro 30 giorni e previo accordo scritto con il fornitore. In assenza di una tale autorizzazione scritta, il fornitore ha facoltà di non accettare resi non autorizzati e spediti in maniera autonoma. La merce va resa in condizioni perfette e nella confezione originale, senza danni e pienamente funzionante. Se il reso non è motivato da colpa del fornitore, vengono addebitate commissioni di lavorazione pari al 15%, per un importo pari ad almeno 15 €.

Non si accettano fondamentalmente resi di produzioni speciali.

Nella misura in cui venga concessa una nota di credito per la merce, l’ammontare della nota di credito si evince dall’importo della fattura originale/dal valore della merce.

 

10. Riserva di proprietà

Tutte le merci spedite rimangono di proprietà del fornitore (merce soggetta a riserva) sino all’evasione dei crediti che gli spettano riguardo alla rispettiva consegna. Ciò si applica anche a crediti condizionati futuri, ad es. per cambio dell’accettante, e anche nel caso in cui i pagamenti vengano eseguiti per crediti designati in modo particolare, e anche per i crediti giustificati unilateralmente dal curatore fallimentare nell’ambito della scelta dell’adempimento.

Modifica e lavorazione della merce soggetta a riserva avvengono per il fornitore come produttore ai sensi dell’art. 950 BGB senza obbligare il fornitore. La merce modificata e lavorata si intende merce soggetta a riserva nell’ambito del presente accordo. In caso di lavorazione, unione e commistione con altre merci della merce soggetta a riserva da parte del cliente, il fornitore ha diritto alla comproprietà del nuovo bene proporzionalmente al valore della fattura della merce soggetta a riserva rispetto al valore della fattura delle altre merci utilizzate. Se la proprietà del fornitore decade per unione o commistione della merce, il cliente cede fin da subito al fornitore i diritti di proprietà a questi spettanti sulla nuova quantità o sul bene secondo l’entità del valore della fattura della merce soggetta a riserva e la conserva a titolo gratuito per il fornitore. I diritti di comproprietà del fornitore si applicano sulla merce soggetta a riserva.

Se il cliente cade in mora di pagamento o non onora una cambiale alla scadenza, il fornitore ha il diritto di riprendere la merce soggetta a riserva e a tale scopo accedere allo stabilimento o al magazzino del cliente.

Lo stesso si applica nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, si rilevi che la richiesta di pagamento del fornitore relativa al presente contratto o ad altri contratti conclusi con il cliente venga pregiudicata dalla sua manchevole capacità di adempimento. La restituzione non rappresenta una rescissione dal contratto. Il fornitore può inoltre proibire un’alienazione ulteriore, lavorazione aggiuntiva e rimozione della merce soggetta a riserva. Le prescrizioni dell’ordinamento fallimentare rimangono invariate.

La merce spedita resta di proprietà del fornitore fino alla completa evasione di tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale con il cliente.

 

11. Risarcimento danni, limitazione di responsabilità e prescrizione

Il fornitore risponde di un’eventuale violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare di impossibilità, ritardo, colpa all’avvio del contratto e manipolazione non autorizzata (anche per i propri dipendenti diretti e altri ausiliari) solo nei casi di dolo e negligenza grave, limitatamente ai danni tipici del contratto prevedibili al momento della stipula. Questa responsabilità viene calcolata, per quantità di consegna indicative, sulla base di un minimo del 90% della quantità di spedizione prevista contrattualmente.

Queste limitazioni non si applicano in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali, nei casi di responsabilità vincolante ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, nel caso di danni all’integrità fisica e alla salute e inoltre non si applicano se e nella misura in cui il fornitore abbia nascosto con intenzionalità difetti del bene o ne abbia garantito l’assenza. Ad essere fondamentali sono gli obblighi contrattuali concretamente descritti la cui violazione metta a repentaglio il raggiungimento dello scopo contrattuale, ovvero quegli obblighi contrattuali il cui adempimento consenta in prima linea l’esecuzione regolare del contratto e sul cui rispetto l’acquirente fa e può fare regolarmente affidamento.

Le disposizioni di legge relative all’onere della prova rimangono invariate.

Se non diversamente concordato, le rivendicazioni contrattuali, incluse le richieste di risarcimento danni legate a difetti materiali che insorgano per il cliente nei confronti del fornitore a causa o nell’ambito della spedizione della merce, si prescrivono in 1 anno dalla consegna della merce, laddove non implichino il risarcimento di lesioni fisiche o di danni tipici e prevedibili ovvero non si basino su dolo o negligenza grave del fornitore. Questo termine si applica anche alle merci che vengono utilizzate corrispondentemente alla propria solita destinazione d’uso per un pezzo di costruzione e che ne abbiano causato la difettosità, salvo quando tale destinazione d’uso sia stata accordata per iscritto. Nei casi in cui il fornitore ha riconosciuto la richiesta di adempimento successivo dell’acquirente, la prescrizione non viene riavviata, bensì viene arrestata fino allo scadere di tre mesi dall’esecuzione dell’adempimento successivo.

 

12. Luogo di adempimento e foro competente

Luogo di adempimento e foro competente di tutte le controversie contrattuali è la sede del fornitore. Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il cliente presso la sua sede. Nel rapporto giuridico si applica esclusivamente il diritto tedesco.