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Francesca Buccoli Customer Service Italy

customerservice-it@zccct-europe.com

Condizioni generali di contratto

1. Aspetti generali

Le seguenti condizioni generali si applicano a tutti gli ordini e le offerte (anche futuri) destinati a società, persone giuridiche di diritto, o patrimonio separato, pubblico relativi a consegne e altri servizi, compresi contratti d’opera, contratti di consegna di beni da produrre o beni fungibili o non fungibili da fabbricare. Eventuali diversi accordi o condizioni generali di vendita e consegna del cliente sono validi solo se espressamente accettati dal fornitore per iscritto.

 

2. Offerta e documentazione tecnica

Le offerte sono generalmente non vincolanti. Acquisiscono carattere vincolante solo con la conferma scritta dell’ordine da parte del fornitore. Le figure, i disegni e le dimensioni contenuti nell’offerta sono da intendersi informazioni a scopo indicativo.

 

3. Valore dell’ordine

Il valore minimo dell’ordine per merci e servizi è pari a €150 netti. Se il valore minimo dell’ordine non viene raggiunto, si applica in via forfettaria una maggiorazione logistica di € 8, per ogni ordine. Nel caso di inserti comuni, questi vengono consegnati esclusivamente in confezioni da 10 pezzi (eventuali eccezioni si applicano per: inserti per filettatura, inserti CBN/PCD, inserti di dimensioni maggiori con circonferenza inscritta maggiore di 19 mm).

 

4. Consegna

Il fornitore si impegna, ove possibile, a rispettare i termini concordati. Nel caso di impedimenti che il fornitore non riesca ad evitare pur procedendo con diligenza, indipendentemente dal fatto che insorgano presso di lui, presso il cliente o un terzo, in particolare, a titolo non esaustivo, a causa di scioperi, serrate, pandemie, interruzione delle catene di approvvigionamenti, catastrofi ambientali, tumulti o guerre, ovvero fenomeni simili di causa maggiore, ritardi nella produzione o nel trasporto, è esclusa qualsivoglia responsabilità ovvero qualsivoglia richiesta di risarcimento danni per consegna ritardata. Una consegna in ritardo non dispensa dall’obbligo di accettazione.

Le offerte provenienti dalle giacenze di magazzino si intendono vendita intermedia riservata. Nel caso di merci personalizzate, a causa di motivi tecnici legati alla produzione sono consentite consegne in eccesso o in difetto fino al 10%. In tal caso, verrà fatturata la quantità effettivamente consegnata.

 

5. Prezzi

I prezzi offerti si applicano a pezzo sdoganato franco magazzino Germania, esclusi imballaggi speciali, costi di spedizione e IVA di legge, nonché dazi esterni all’UE.

Se oltre le 4 settimane successive alla stipula del contratto cambiano tasse e altri costi esterni compresi nel prezzo concordato, ovvero insorgono nuove tasse e costi, il fornitore ha facoltà di modificare il prezzo nella misura corrispondente.

Se il produttore aumenta i suoi prezzi prima che il fornitore abbia consegnato la merce, quest’ultimo ha il diritto di aumentare in ugual misura il prezzo concordato con il cliente per la merce non ancora consegnata, se e nella misura in cui il fornitore aumenta i suoi prezzi in linea generale.

 

6. Pagamento

Salvo diverso accordo, le fatture dovranno essere pagate per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione. Salvo diverso accordo o diversa indicazione contenuta nelle fatture del fornitore, il pagamento dovrà essere effettuato immediatamente dopo la consegna (indipendentemente da qualsiasi scadenza indicata belle fatture), senza alcuno sconto, mediante modalità che consentano al fornitore di disporre dell’importo alla data di scadenza. Le spese relative al pagamento saranno a carico del cliente.

Il cliente potrà far valere un diritto di ritenzione o di compensazione soltanto nella misura in cui le sue contropretese non siano contestate, siano passate in giudicato o derivino dal medesimo rapporto contrattuale (quali ad esempio pretese per vizi o per i costi di completamento). Eventuali sconti concordati si applicheranno esclusivamente al valore della fattura. La concessione di uno sconto presuppone che, al momento dell’applicazione dello stesso, il cliente abbia saldato per intero tutti i pagamenti in scadenza.

In caso di superamento del termine di pagamento oppure in caso di mora, il fornitore avrà diritto di applicare interessi nella misura di otto (8) punti percentuali sopra il tasso d’interesse di base, salvo che siano stati pattuiti tassi d’interesse più elevati. Inoltre, il fornitore avrà diritto al pagamento di un importo forfettario pari a € 40. Resta salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni, in particolare spese aggiuntive connesse a variazioni dei tassi di cambio e a operazioni di copertura dei rischi.

Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, emerga che il diritto del fornitore al pagamento sia a rischio dovuto all’insolvenza del cliente, il fornitore potrà avvalersi dei diritti previsti dall’art. 321 BGB – Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) (eccezione di d’incertezza). Lo stesso si applicherà nel caso in cui il limite di credito commerciale determinato dal fornitore o dal relativo assicuratore del credito venga ridotto o revocato, nonché nel caso in cui il cliente risulti inadempiente rispetto al pagamento di importo di rilevante entità ovvero sopravvengano circostanze che indichino un significativo deterioramento della sua solvibilità dopo che il contratto è stato sottoscritto. In tali ipotesi, il fornitore avrà diritto di chiedere il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti derivanti dal rapporto commerciale in essere con il cliente. L’eccezione d’incertezza si estenderà, inoltre, a tutte le ulteriori forniture e prestazioni ancora pendenti nell’ambito del medesimo rapporto commerciale con il cliente.

 

7. Spedizione e trasferimento del rischio

Il rischio, ivi incluso il rischio di sequestro delle merci, si trasferirà al cliente in tutte le transazioni, anche se con clausola di porto franco o di consegna gratuita, al momento della consegna delle merci allo spedizioniere o al vettore, e comunque non oltre l’uscita delle stesse dal magazzino o dallo stabilimento del fornitore. L’assicurazione sarà stipulata dal fornitore esclusivamente su istruzione e a spese del cliente.

L’obbligo e i costi di scarico rimarranno a carico del cliente. In assenza di tempestive istruzioni del cliente, lo spedizioniere o il vettore saranno individuati dal fornitore. In tale ultimo caso, qualora, per cause non imputabili al fornitore, il trasporto mediante l’itinerario o al luogo previsti divenga impossibile o sostanzialmente più difficile, il fornitore avrà facoltà di effettuare la consegna attraverso un altro itinerario o ad altro luogo, restando a carico del cliente i costi aggiuntivi che ne derivino.

Il cliente sarà previamente informato e avrà facoltà di formulare osservazioni.

 

8. Reclami e garanzia

Il cliente è tenuto a verificare la merce immediatamente al momento della consegna e comunicare per iscritto al fornitore eventuali difetti entro e non oltre 14 giorni di calendario dalla consegna. Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di difetti o di mancata consegna di certificati di collaudo, dichiarazioni di prestazione, schede di sicurezza, elenchi dei materiali, marcature CE e Ü, che avrebbero dovuto essere inclusi nella consegna. I difetti che non possono essere individuati entro il suddetto periodo, neppure a seguito di un’accurata ispezione, dovranno essere denunciati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta e comunque non oltre la scadenza del termine di prescrizione pattuito o previsto dalla legge, con sospensione immediata di qualsiasi lavorazione.

A seguito dell’accettazione della merce da parte del cliente, è esclusa la possibilità di denuncia dei difetti che erano rilevabili durante il termine pattuito. In caso di tempestiva e giustificata denuncia di vizi, il fornitore potrà, a propria discrezione, eliminare il vizio ovvero fornire un bene privo di difetti (adempimento supplementare).

In caso di mancato o rifiutato adempimento supplementare, il cliente potrà ridurre il prezzo di acquisto ovvero recedere dal contratto, previa fissazione di un termine congruo e decorso infruttuosamente lo stesso. Qualora i difetti derivino da lavori di costruzione, il cliente potrà esercitare esclusivamente il diritto di riduzione del prezzo. Lo stesso principio si applicherà nel caso in cui le merci siano già state vendute, lavorate o trasformate. Se il cliente non permette immediatamente al fornitore di accertare l’esistenza del difetto, in particolare non rendendo subito disponibili, su richiesta, le merci contestate o i campioni delle stesse, tutti i diritti per i difetti decadranno.

Lo stesso principio si applicherà in caso di riduzione irrilevante del valore o dell’adeguatezza della merce. Le spese sostenute in relazione all’adempimento supplementare, in particolare quelle derivanti dall’installazione e rimozione delle merci difettose, saranno a carico del fornitore solo nella misura in cui risultino ragionevoli nel singolo caso, con particolare riferimento al prezzo di acquisto delle merci, e comunque non oltre il 150% del valore delle stesse. Sono esclusi i costi sostenuti dal cliente per la rimozione autonoma dei difetti senza che sussistano a tale scopo i requisiti di legge. Il fornitore non sarà responsabile per eventuali spese derivanti dal fatto che le merci siano state trasportate in un luogo diverso dalla sede legale o dalla filiale del cliente, salvo che ciò sia stato pattuito.

I diritti di regresso del cliente ai sensi dell’art. 478 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) resteranno impregiudicati.

Tutte le ulteriori pretese, comprese le richieste di risarcimento danni per difetti o conseguenze degli stessi, sono escluse.

 

9. Resi

Il cliente potrà restituire le merci esclusivamente entro 30 giorni di calendario e previa autorizzazione scritta del fornitore. Il fornitore avrà facoltà di non accettare resi inviati e non previamente autorizzati per iscritto. Le merci dovranno essere restituite in perfette condizioni e nell’imballaggio originale, senza danni.

Qualora il reso non sia imputabile al fornitore, sarà addebitata una commissione di gestione pari al 15%, con un minimo comunque non inferiore a € 15. I resi di prodotti personalizzati non sono generalmente accettati.

Nella misura in cui venga concessa una nota di credito per la merce restituita, l’ammontare sarà calcolato sulla base dell’importo della fattura originale/dal valore della merce.

 

10. Riserva di proprietà

Tutte le merci consegnate rimarranno di proprietà del fornitore (“merce riservata”) fino all’integrale soddisfacimento dei crediti spettanti al fornitore in relazione alla consegna. Tale riserva si estende anche ai successivi crediti condizionati, quali, ad esempio, quelli derivanti da cambiali tratte, nonché nell’ipotesi in cui contestazioni specificamente designate vengano estinte mediante pagamento, e altresì a contestazioni fatte valere unilateralmente dal curatore fallimentare tramite scelta della prestazione.

La merce riservata sarà lavorata per il fornitore quale produttore ai sensi dell’art. 950 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) senza obbligare il fornitore. Le merci risultanti da tale lavorazione saranno considerate merci soggette a riserva di proprietà ai sensi di questi termini e condizioni generali. In caso di lavorazione, unione e commistione con altre merci delle merci soggette a riserva da parte del cliente, il fornitore acquisterà il diritto alla comproprietà dei nuovi beni proporzionalmente al valore della fattura delle merci riservate rispetto al valore della fattura delle altre merci utilizzate. Qualora, a seguito di combinazione o unione, il fornitore cessi di essere proprietario della merce, il cliente dovrà trasferire immediatamente al fornitore i diritti di proprietà spettantigli sul nuovo stock o sui nuovi beni nella misura corrispondente al valore in fattura delle merci riservate e li custodirà per conto del fornitore a titolo gratuito. I beni sui quali il fornitore acquisisce diritti di comproprietà sono considerati merci riservate.

In caso di mancato pagamento da parte del cliente o di mancato rispetto di una cambiale alla scadenza, il fornitore avrà diritto di riprendere possesso delle merci riservate e, se necessario, di accedere ai locali o al magazzino del cliente per tale scopo. Il medesimo diritto sussiste qualora, successivamente alla conclusione del contratto, emerga che il diritto del fornitore al pagamento, derivante dal presente o da altri contratti con il cliente, sia compromesso dall’insolvenza del cliente. Il riacquisto del possesso delle merci riservate non costituisce recesso dal contratto.

Il fornitore potrà altresì vietare la rivendita, la lavorazione ulteriore e l’asportazione della merce riservata. Resta impregiudicata l’applicazione delle disposizioni del Codice tedesco sull’insolvenza (Insolvenzordnung).

 

11. Risarcimento danni, limitazione di responsabilità e prescrizione

In caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali o extracontrattuali, in particolare per impossibilità, ritardo, colpa nella conclusione del contratto (culpa in contrahendo) o illecito civile, il fornitore sarà responsabile – ivi comprese del proprio personale e altri ausiliari – esclusivamente in caso di dolo o colpa grave, con responsabilità limitata al danno tipico contrattuale prevedibile al momento della conclusione del contratto. Per le quantità di consegna approssimative, il danno sarà calcolato sulla base della quantità minima pari al 90% della quantità di consegna prevista dal contratto.

Le predette limitazioni non troveranno applicazione in caso di violazione colposa di obbligazioni contrattuali essenziali, nei casi di responsabilità obbligatoria ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz), in caso di decesso, lesioni personali o danni alla salute, nonché nell’ipotesi in cui il fornitore abbia dolosamente occultato difetti della merce o ne abbia garantito l’assenza. Per obbligazioni contrattuali essenziali si intendono specifiche obbligazioni contrattuali la cui violazione compromette il conseguimento dello scopo del contratto, nonché quelle obbligazioni la cui corretta esecuzione rende possibile l’esecuzione del contratto e sul cui adempimento il cliente fa e può fare regolare affidamento. Restano impregiudicate le disposizioni di legge in materia di onere della prova.

Salvo diverso accordo, le pretese contrattuali, incluse le richieste di risarcimento danni per difetti avanzate dal cliente nei confronti del fornitore relative alla consegna dei beni, si prescriveranno nel termine di 1 anno dalla consegna della merce, salvo che riguardino il risarcimento per lesioni personali o malattia, danni prevedibili o siano fondate su dolo o colpa grave del fornitore.

Tale termine si applicherà altresì alle merci che, conformemente alla loro destinazione d’uso, siano impiegate in un edificio e ne abbiano causato difettosità, salvo che tale utilizzo previsto sia stato concordato per iscritto. Nei casi in cui il fornitore abbia riconosciuto la pretesa del cliente relativa all’adempimento supplementare, il termine di prescrizione non ricomincerà a decorrere, ma resterà sospeso sino alla scadenza di tre mesi.

 

12. Relazioni commerciali con l’estero

Il fornitore desidera sottolineare che le riesportazioni di merci verso la Russia o la Bielorussia, così come il loro utilizzo in tali Paesi, sono vietate. In caso di violazione del presente divieto, il fornitore è tenuto per legge (a) a segnalare tempestivamente la violazione alle autorità competenti e (b) a verificare il rapporto commerciale con il cliente, che può comprendere l’eventualità di un’interruzione immediata del rapporto commerciale.

 

13. Luogo di adempimento e foro competente

Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni contrattuali sarà la sede legale del fornitore e il foro esclusivo sarà quello della corte tedesca avente competenza sul luogo in cui il fornitore ha la propria sede legale. Tuttavia, il fornitore avrà il diritto di convenire in giudizio il cliente presso la sede legale di quest’ultimo. Il rapporto contrattuale sarà regolato esclusivamente dalla legge tedesca con l’esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (Vienna, 11 aprile 1980) e di qualsiasi disposizione relativa ai conflitti di legge che possa comportare l’applicazione di una legge diversa da quella tedesca.

 

14. Lingua

Il testo vincolante di queste condizioni generali è quello in lingua italiana; il testo in lingua inglese costituisce una mera traduzione di cortesia.